Consenso sessuale, tra tutela delle vittime e garanzie costituzionali: l’analisi dell’Avv. Andrea Della…

Dalla prima approvazione alla Camera alle modifiche del Senato, la proposta di legge sul consenso sessuale ha seguito un iter complesso e controverso, tra accuse di strumentalizzazione politica e dubbi di incostituzionalità. Al centro del dibattito non c’è solo la tutela delle vittime, ma anche il rispetto di principi fondamentali come la presunzione di innocenza e l’onere della prova. Per chiarire le differenze e i nodi giuridici, abbiamo chiesto un parere all’Avvocato Andrea Della Croce.

Avvocato Della Croce, prima di entrare nel merito della riforma, può spiegare ai nostri lettori il suo percorso professionale?


Si tratta di un percorso piuttosto lineare. Laureato con lode all’Università di Pisa, dopo il praticantato ho superato a Genova l’esame da Procuratore (oggi esame da Avvocato) e ho subito cominciato a lavorare qua alla Spezia, occupandomi principalmente di pratiche civili, ultimamente con prevalenza nei settori lavoro e società partecipate. Al momento opero come Studio Associato insieme al Collega Giuseppe Groccia. Considero motivo di Orgoglio aver fatto parte, per sei mandati consecutivi del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.




Qual è la differenza sostanziale tra il testo della legge sul consenso sessuale approvato dalla Camera dei deputati e quello successivamente modificato dal Senato?



Nell’affrontare con estrema semplicità un tema così complesso, si rischia di banalizzarlo. Come introduzione limitiamoci a dire che il nuovo testo introduce il concetto del dissenso del partner rispetto al consenso, su cui si basava la precedente stesura. 



Nel testo licenziato dalla Camera, in che modo veniva trattato il tema del consenso e perché, a suo giudizio, si rischiava di introdurre una presunzione di colpevolezza a carico dell’imputato?

Nel testo approvato con votazione bipartisan alla Camera, veniva introdotto il concetto di “consenso libero e attuale”, pertanto consenso al rapporto dato volontariamente e coscientemente e soprattutto mantenuto per l’intera durata del rapporto. Testualmente era previsto che “commette violenza sessuale chi compie o fa compiere atti sessuali sezna il consenso libero e attuale dell’altra persona”. Ne consegue che, per scriminarsi da tale accusa, l’imputato avrebbe dovuto provare il consenso libero ed attuale del partner. Avrebbe pertanto dovuto attivarsi per vincere una presunzione di colpevolezza, forse non consapevolmente introdotta dal Legislatore, ma latente in una tale formulazione del testo. Ciò avrebbe coportato un conflitto con il principio costituzionale della presunzione di innocenza prevista dal nostro Ordinamento. 

Lei ha parlato di un possibile ribaltamento dell’onere della prova. Può spiegare ai lettori cosa avrebbe comportato, in concreto, nel processo penale?

In un certo senso è il medesimo concetto espresso in precedenza, con diverse parole. il principio della presunzione di innocenza consente all’imputato, quantomeno in teoria, di rimanere completamente inerte nel processo penale senza ricevere per questo alcun pregiudizio. Compete infatti alla procura dimostrare la colpevolezza dell’imputato, non a questi provare la sua innocenza. Chiaramente, in concreto, l’imputato si difende anche nel processo penale, ma ciò che rileva è che non ha l’obbligo di farlo. Se la Procura non ne prova la colpevolezza, non potrà comunque essere condannato. Ciò premesso, se si introduce una legge che impone all’imputato di fornire necessariamente una determinata prova per essere assolto (nel caso in esame, il consenso del partner), il testo potrebbe essere a forte rischio di illegittimità costituzionale per contrasto, come detto, con la presunzione di innocenza 

Con le modifiche apportate dal Senato, come cambia invece l’impostazione procedurale del reato e il ruolo della Procura?

L'introduzione del concetto di dissenso riconduce le parti del processo ai loro ruoli istituzionali originari: la Procura avrà il compito di provare che la vittima ha espresso il proprio dissenso. Senza il raggiungimento di tale prova l’imputato non potrà essere condannato. Ciò naturalmente non vuol dire che l’imputato non possa provare il consenso del partner; anzi, cercherà di provarlo con ogni mezzo a sua disposizione. Ma non è più obbligato dalla legge a fornire necessariamente tale prova.  

Perché, nel nostro ordinamento costituzionale, è corretto che sia l’accusa a dover provare il dissenso e non l’imputato a dover dimostrare il consenso?

Il nostro sistema accusatorio, pur con le sue pecche, si regge su principi di grande civiltà giuridica. Uno di questi, forse il principale, è proprio la presunzione di non colpevolezza. Ritengo significativo che i principali detrattori di tale principio siano regimi storicamente autoritari. Va invece doverosamente spiegato che un principio processuale, di per sè, non favorisce, nè reprime la criminalità. Si limita ad impostare chiaramente le “regole del gioco”, che poi è tutt’altro che un gioco…

A suo avviso, il testo modificato dal Senato riesce a garantire un equilibrio più corretto tra la tutela della persona offesa e i diritti dell’imputato?

A mio parere si tratta effettivamente di un testo più equilibrato, non solo per l’imputato ma anche e soprattutto per la persona offesa. Mi permetto un esempio che mi sembra significativo. Il consenso è come una luce accesa: si vede chiaramente, ma comporta anche domande di non facile risposta: da quanto è accesa? Lo è stata sempre? E’ rimasta accesa volontariamente, o per abitudine, o per dimenticanza? Il dissenso invece è un interruttore che all’improvviso spegne quella luce. E’ un fatto concreto, solido, preciso, identificabile. E’ un singolo, un unico “no”. Ma quell’unico “no” è sufficiente per configurare il reato. Io lo trovo rassicurante. 

Nel dibattito pubblico questa riforma è stata spesso letta come uno scontro tra schieramenti politici. Dal punto di vista giuridico, è una lettura corretta o fuorviante?

Mi piacerebbe proclamare a piena voce che si tratta di una lettura fuorviante. Purtroppo invece è un'interpretazione corretta. La politica, ed alcuni partiti/schieramenti più di altri, cerca bandiere a buon mercato su cui impostare battaglie di principio. Io di base non sono contrario all’ideologia: apprezzo che i partiti si distinguano tra loro per convinzioni e valori distinti, spesso opposti. Una legge però è un provvedimento tecnico, che per funzionare ha bisogno di specifiche tecniche. Ad un certo punto l'agone politico si deve placare e lasciare spazio a considerazioni oggettive di buon funzionamento. 

Questa vicenda dimostra una difficoltà della politica nel tradurre temi delicati in norme penali rispettose dei principi costituzionali?

Questa difficoltà in verità c’è sempre stata. La funzione legislativa è oggi di enorme difficoltà, quella penale forse ancor di più. Vengono approvate leggi che poi non funzionano in concreto. C’è bisogno principalmente di grande tecnica e di grande preparazione. Tanto una legge di programma su cui impostare un confronto politico si trova comunque. Non c’è davvero bisogno di battagliare su tutte. 

Conclusione
L’iter della legge sul consenso sessuale mostra come, soprattutto in materia penale, la scrittura delle norme richieda rigore tecnico e attenzione ai principi costituzionali. Al di là delle contrapposizioni politiche, il confronto tra il testo della Camera e quello modificato dal Senato evidenzia una questione centrale: la necessità di tutelare efficacemente le vittime senza compromettere la presunzione di innocenza e il corretto funzionamento del processo penale. Un equilibrio complesso, ma imprescindibile in uno Stato di diritto.






 

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